Porta antipanico: caratteristiche e riferimenti legislativi

Published On: 1 Settembre 2021Categories: Porte tagliafucoco, Sicurezza nei luoghi di lavoro, Vie di esodo

La porta con maniglione antipanico è un dispositivo di sicurezza indispensabile per garantire una via di fuga degli utenti presenti in un edificio in caso di pericolo e incendio.

Uno strumento obbligatorio nelle strutture pubbliche, tra cui locali, uffici, cinema, locali commerciali ma anche in alcuni grandi contesti residenziali.

Nell’approfondimento di oggi di Tera S.r.l sistemi antincendio siamo pronti a presentarvi le caratteristiche della porta antipanico e gli obblighi normativi necessariamente da rispettare.

 

Le caratteristiche della porta con maniglione antipanico

La porta con maniglione antipanico viene azionata manualmente grazie a una barra orizzontale, posizionata al posto della più classica maniglia.
Nello specifico, esercitando una pressione sul maniglione antipanico, la porta si apre verso l’esterno, consentendo un’uscita sicura e rapida da eventuali pericoli presenti all’interno dell’edificio.

L’installazione della porta antipanico, oltre ad essere in alcune specifiche circostanze obbligatoria per legge, è un dispositivo:

  1. Facile da azionare;
  2. Consente una fuga con minimo sforzo, senza una conoscenza preventiva del suo utilizzo;
  3. Non rallenta la fuga delle persone ospiti, in caso di pericolo, evitando ritardi ed affollamento.

I riferimenti legislativi

Come precedentemente anticipato, le porte aventi maniglione antipanico non devono essere installate in tutte le attività, ma sono obbligatori nel caso in cui sussistano determinate caratteristiche.

L’uso di maniglioni antipanico è disciplinato dal D.M. 03/11/2004, che – nell’articolo 1 e nell’articolo 3 – elenca le categorie per cui è obbligatoria l’installazione dei maniglioni antipanico.

Non si tratta di dispositivi di apertura generici: devono difatti essere conformi alla normativa antincendio UNI EN 1125, e su di essi dev’essere apposto il marchio CE che ne certifichi la qualità e l’omologazione necessaria per legge.

Entrando nello specifico, sono illustrati alcuni criteri che rendono obbligatoria l’installazione delle maniglie antipanico:

  • La capienza del locale. Qualora un locale nasca per ospitare un numero inferiore a nove persone, non risulta necessaria. Discorso diverso per strutture con una capienza massima di 25 persone, nelle quali vanno installate maniglie a leva o a piastre a spinta. Con una capienza superiore a 25 persone, invece, va necessariamente installato un maniglione antipanico orizzontale.
  • La tipologia. Per i locali non aperti al pubblico ci si avvale delle caratteristiche di cui sopra. Per i locali aperti al pubblico cambiano le direttive. Nel primo caso, l’installazione di maniglie a leve o a piastre e spinta è sempre prevista, anche per una capienza inferiore alle 9 persone. Se il numero di ospiti è superiore a 10 persone, va installato il maniglione antipanico orizzontale. Per i locali pericolosi, il numero di capienza massimo si abbassa ulteriormente a 5 e superiore di 5.
  • L’altezza antincendio. Un parametro di rischio che indica l’altezza massima misurata dal livello inferiore dell’apertura più alta dell’ultimo piano abitabile e/o agibile (escluse quelle dei vani tecnici) al livello del piano esterno più basso.

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